Art. 7.

(Consenso informato).

      1. Il medico deve informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine

 

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ai metodi, ai problemi, agli effetti collaterali e alle possibilità di successo derivanti dall'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita, nonché sui costi economici della procedura.
      2. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1 il medico deve altresì garantire ai soggetti richiedenti la più completa ed esauriente informazione, nonché favorire una presa di coscienza reale delle problematiche esistenti. A tale fine, il medico può essere coadiuvato da un consulente psicologo e da un consulente legale.
      3. La volontà di entrambi i soggetti richiedenti di accedere alle tecniche di fecondazione assistita deve essere espressa in modo chiaro e univoco e per iscritto, congiuntamente al medico responsabile della struttura, in un atto da cui risulti, mediante autocertificazione degli stessi richiedenti, il rispetto di quanto indicato negli articoli 4 e 5, nonché l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo.
      4. Tra la manifestazione della volontà espressa ai sensi del comma 3 e l'applicazione delle tecniche di fecondazione assistita deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni.
      5. La volontà manifestata ai sensi del comma 3 può essere revocata da ciascuno dei soggetti richiedenti fino al momento dell'impianto dell'embrione nell'utero.
      6. Nel caso in cui sopravvenga la revoca di cui al comma 5, la struttura deputata all'effettuazione delle tecniche di fecondazione assistita deve immediatamente informare il giudice tutelare territorialmente competente. Il giudice tutelare, dopo avere svolto i necessari accertamenti, ove ritenga che la revoca non sia giustificata, invia gli atti alla procura della Repubblica per la decisione in merito.